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LA PATENTE DI PESCA

QUANTO COSTA LA PATENTE

Patente D1 (annuale generale) per tutti i corsi d’acqua, i laghetti alpini, Verbano e Ceresio dalla barca e da riva ad eccezione del temolo

170.— per domiciliati e dimoranti in TI
350.—per domiciliati e dimoranti in altri cantoni e svizzeri all'estero
600.—per stranieri non domiciliati/non dimoranti in CH
50.—dai 14 ai 17 anni indistintamente

I minori di 14 anni devono essere in possesso dell'autorizzazione dei genitori per la pesca dilettantistica.

 

Patente D2 (da riva Verbano e Ceresio)

80.— per domiciliati e dimoranti in TI + frontalieri con permesso di lavoro valido in TI
100.— per non domiciliati e non dimoranti nel cantone

Il detentore di patenti annuali è tenuto per legge al versamento di una sovrattassa di fr. 50.-- a sostegno dell’attività delle federazioni o delle associazioni ticinesi per l’acquicoltura e la pesca riconosciute. Questo versamento dà diritto a essere affiliato a una delle società ticinesi da esse riconosciute, secondo le modalità fissate dai loro statuti e regolamenti. In alternativa il versamento della tassa può essere effettuato al fondo pesca cantonale.

Per i pescatori di età compresa tra i 14 e i 17 anni la sovrattassa ammonta a fr. 25.—.

 

LE PATENTI TURISTICHE
(per residenti in Svizzera o all'estero indistintamente)

Patente T1 (turistica) per tutti i corsi d’acqua, i laghetti alpini, Verbano e Ceresio dalla barca e da riva ad eccezione del temolo

Validità 2 giorni
20.— dai 14 ai 17 anni
60.— dai 18 anni
Validità 7 giorni
30.— dai 14 ai 17 anni
120.— dai 18 anni

 

Patente T2 (turistica) da riva Verbano e Ceresio

30.— validità 2 giorni
50.— validità 7 giorni

 

DOVE SI ACQUISTA LA PATENTE

Le patenti e i libretti di statistica sono rilasciati:

  • dalle Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente;
  • da qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone

INFORMARSI DIRETTAMENTE PRESSO IL COMUNE sui documenti necessari.

I Comuni possono delegare il rilascio della patente turistica (tipo T) ad enti locali o privati (enti turistici e alcuni negozi di pesca), rimanendo responsabili dell'allestimento del rendiconto e del versamento delle riscossioni.

MINORI DI 14 ANNI

I minori di 14 anni devono comunque recarsi al proprio comune di domicilio, accompagnati da un adulto, per ottenere il libretto di statistica (v.sotto).

Art. 13[NOTA]

  1. L'esercizio della pesca presuppone l'ottenimento della patente.
  2. I bambini fino a 8 anni sono autorizzati a esercitare la pesca unicamente se in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e sotto la sorveglianza di un pescatore maggiorenne in possesso di una valida patente e libretto di statistica, alle seguenti condizioni cumulative:
    1. il numero massimo di attrezzi consentiti non può superare il limite concesso al sorvegliante;
    2. i pesci catturati vanno iscritti nel libretto di statistica del sorvegliante, il quale prende a carico le catture nel proprio contingente;
    3. il sorvegliante risponde del rispetto delle normative vigenti in materia di pesca.
  3. I ragazzi tra 9 e 13 anni in possesso dell’autorizzazione del detentore dell’autorità parentale e le persone in sedia a rotelle possono esercitare la pesca senza patente, nel rispetto delle normative vigenti.
    Sono comunque tenuti a iscrivere le catture nell’apposito libretto di statistica conformemente all’art. 8.
    Per tutte le età menzionate nella presente legge fa stato l’anno nel quale l’età è compiuta.


LEGGI E REGOLAMENTI

Federazione ticinese acquicoltura e pesca: 100 anni a difesa di acque e fauna ittica

Il Cantone e Repubblica del Ticino ha elaborato una Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni. Questo testo giuridico e il suo regolamento d'attuazione normano la pratica della pesca sulle acque pubbliche ticinesi.



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